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Sottotetti

  • Al fine di non andare ad aumentare lo sfruttamento del suolo e limitarne il consumo attraverso un più efficace riutilizzo, viene promosso, da parte della Regione, il recupero ai fini abitativi, dei sottotetti.
    Ai fini della Legge Regionale n° 13/2009 si definiscono “sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che, all’atto del rilascio del relativo titolo abilitativo, non siano stati computati come volumi residenziali”.
    Il progetto di recupero del sottotetto, affinché possa essere utilizzato ai fini abitativi, deve prevedere interventi di isolamento termico, risparmio idrico, ricorso a fonti energetiche rinnovabili e recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili. Tali interventi di recupero dei sottotetti non possono, però, essere realizzati all’interno delle zono omogenee A (centri storici), nonché all’interno di eventuali ulteriori limiti e vincoli fissati dai singoli comuni.
    Il recupero del sottotetto a fini abitativi, come disciplinato dalla legge n° 13/2009 è consentito anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali e ai regolamenti edilizi vigenti.
    L’intervento di recupero del sottotetto, se in deroga ai limiti fissati per gli standard urbanistici (decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968), deve prevedere il conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all’interno dell’area considerata.
    I locali sottotetto, per poter essere recuperati, devono essere attigui o annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio, a condizione che:

    1) L’edificio deve essere legittimamente realizzato o condonato;
    2) L’altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve essere fissata in 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio; altre limitazioni per i comuni montani;
    3) In caso di soffitto non orizzontale, ferma restando l’altezza media di cui alla lettera precedente, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio; spazi con altezza inferiore devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio;
    4) Sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge;
    5) Ai fini del raggiungimento dell’altezza media interna è consentito l’abbassamento dell’ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d’imposta dello stesso, a condizione che non incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell’edificio e che siano rispettati i requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti, previsti dalla normativa vigente, nonché le norme sismiche.

    L’intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari, è subordinato all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti della pianificazione comunale e con un minimo di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di 25 metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. In caso non fosse reperibile tale spazio è prevista la monetizzazione.
    L’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi è classificato come intervento di ristrutturazione edilizia.

approfondisci:


Scarica il testo completo della legge regionale 13/2009 (coordinato con la L.R. 10/2011).

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