Sopraelevazioni

  • Le sopraelevazioni sono interventi realizzati sopra l’ultimo piano o sul lastrico solare, andando ad aggiungere uno o più piani in altezza, a seconda delle possibilità offerte dalle norme urbanistiche locali.
    Sono interventi che aumentano il volume dell’edificio, senza però andare ad aumentare la superficie coperta. Per verificare e valutare la fattibilità dell’intervento e quanto esteso possa essere, bisogna verificare vari indici e limiti fissati dalle norme:

    1) Indici volumetrici, tra i quali l’Indice di Fabbricabilità Fondiaria (IFF) espresso in mc/mq, che definisce il volume (mc) realizzabile sul lotto (mq);
    2) L’altezza massima realizzabile sempre sul lotto in questione;
    3) La sicurezza strutturale dell’edificio sul quale stiamo andando a realizzare la sopraelevazione, ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC). Questo è necessario al fine di garantire che la struttura sottostante sia in grado di resistere alle sollecitazione di progetto contenute nelle NTC. A tal fine sarà necessario, nella maggior parte dei casi, e comunque quando si vanno ad aumentare i carichi o si interviene su strutture portanti, presentare una pratica con tutti i disegni e calcoli al Genio Civile.

    Questi dati ci permettono di valutare subito la fattibilità dell’intervento dal punto di vista urbanistico ed edilizio.

    Se si vuole realizzare l’intervento di sopraelevazione in un condominio, intervengono anche le norme del C.C. che regolamentano la proprietà e soprattutto la comunione di un bene, come può essere un condominio.
    L’art. 1127 del C.C. stabilisce che il diritto di sopraelevazione spetta al proprietario dell’ultimo piano o al proprietario del lastrico solare, il quale deve però provvedere ad indennizzare il condominio per poter procedere con la sopraelevazione. Sono comunque stabiliti dei limiti; infatti l’intervento di sopraelevazione non deve creare danni ai piani sottostanti, facendone diminuire luce ed aria o, nei casi di edifici di particolare pregio architettonico, storico e artistico, non si vada a ledere l’aspetto architettonico (quindi estetico) dello stabile.
    Inoltre l’art. 952 del C.C. prevede la possibilità per il proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare di vendere il diritto di superficie. Deve però risultare da atto scritto (atto di cessione).
    Nonostante quanto previsto dagli articoli sopra richiamati, si consiglia sempre di ottenere il nulla osta da parte del condominio, per essere tutelati da eventuali future azioni legali che anche un singolo condomino potrebbe intraprendere.

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