Restauro e risanamento conservativo
L'art. 3 del D.P.R. 380/2001 "definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)", definisce:
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
ESEMPIO:
Possono rientrare tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo:
1) realizzazione di un bagno in un vecchio edificio che ne è sprovvisto, al fine di renderlo agibile;
2) cambio di destinazione d'uso, purchè non sia in contrasto con le caratteristiche tipologiche dell'edificio e sia consentito dalla disciplina urbanistica vigente;
3) ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, interne ed esterne, anche con materiali diversi da quelli originari, purchè congruenti con le caratteristiche dell'edificio, e con particolare attenzione agli elementi di pregio, se presenti;
4) ripristino e consolidamento di elementi strutturali, anche con la loro parziale sostituzione se esistono parti crollate;
5) modifiche planimetriche anche mediante accorpamenti o frazionamenti di unità immobiliari, purchè non alterino l'assetto complessivo dell’'edificio e in particolare le parti comuni;
6) realizzazione ed integrazione di impianti tecnologici e di servizi igienico – sanitari;
7) eliminazione di superfetazioni.